Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 settembre 1966 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 sono estese, in quanto applicabili, agli Istituti e scuole d'arte.((1)) -------------- La L. 6 agosto 1966, n. 634, ha disposto (con l'art.2, comma 1) che "La disposizione contenuta nell'articolo 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, va intesa nel senso che la estensione, in esso prevista, degli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa, riguarda tutti gli istituti e scuole di istruzione artistica."

Testo in vigore dal 4 settembre 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 settembre 1966

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1962 al 4 settembre 1966. 56 parole aggiunte.

Le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 sono estese, in quanto applicabili, agli Istituti e scuole d'arte.aggiunto: 1 -------------- La L. 6 agosto 1966, n. 634, ha disposto (con l'art.2, comma 1) che "La disposizione contenuta nell'articolo 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, va intesa nel senso che la estensione, in esso prevista, degli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa, riguarda tutti gli istituti e scuole di istruzione artistica."

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1617~art5 · fonte del testo