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Le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 sono estese, in quanto applicabili, agli Istituti e scuole d'arte.((1)) -------------- La L. 6 agosto 1966, n. 634, ha disposto (con l'art.2, comma 1) che "La disposizione contenuta nell'articolo 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, va intesa nel senso che la estensione, in esso prevista, degli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa, riguarda tutti gli istituti e scuole di istruzione artistica."
Testo in vigore dal 4 settembre 1966 al 16 dicembre 2010
