Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1950 al 22 dicembre 2008. 71 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nel primo anno di applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, il termine di tre mesi previsto dall'art. 6 della detta legge e' ridotto a trenta giorni, e la disdette possono essere date, relativamente ai terreni compresi in piani di espropriazione gia' pubblicati, anche se il provvedimento di espropriazione o di occupazione temporanea di urgenza non e' stato ancora emanato. L'efficacia della disdetta cessa qualora i terreni non vengano espropriati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-07-25;525~art1 · fonte del testo