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Nel primo anno di applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, il termine di tre mesi previsto dall'art. 6 della detta legge e' ridotto a trenta giorni, e la disdette possono essere date, relativamente ai terreni compresi in piani di espropriazione gia' pubblicati, anche se il provvedimento di espropriazione o di occupazione temporanea di urgenza non e' stato ancora emanato. L'efficacia della disdetta cessa qualora i terreni non vengano espropriati.

Testo in vigore dal 29 luglio 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-07-25;525~art1 · fonte del testo