Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1951 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Nel primo anno di applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, il termine di tre mesi previsto dall'art. 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, modificato dall'art. 17 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e' ridotto a trenta giorni nei territori determinati, in base all'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con i decreti Presidenziali 7 febbraio 1951, numeri 66, 67, 68, 69 e 70, e 10 aprile 1951, n. 256, e in quelli che fossero in avvenire determinati in base al predetto art. 1.

Testo in vigore dal 13 agosto 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1951-08-08;628~art1 · fonte del testo