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Nel primo anno di applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, il termine di tre mesi previsto dall'art. 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, modificato dall'art. 17 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e' ridotto a trenta giorni nei territori determinati, in base all'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con i decreti Presidenziali 7 febbraio 1951, numeri 66, 67, 68, 69 e 70, e 10 aprile 1951, n. 256, e in quelli che fossero in avvenire determinati in base al predetto art. 1.
Testo in vigore dal 13 agosto 1951 al 22 dicembre 2008
