Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 117/1966

    Parametro
    19 novembre 1966

    Sollevata questione di legittimità costituzionale di un decreto di espropriazione in attuazione della riforma agraria (D.P.R. 18 dicembre 1952 n. 3282) in relazione agli artt. 1 e 4 della legge 21 ottobre 1950 n. 841 ed in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. e avendo data notizia l'Avvocatura dello Stato che le parti sono addivenute ad una transazione delle pretese dedotte nel giudizio a quo, poiché tale circostanza può far supporre che allo stato sia venuta meno la rilevanza della questione, va disposta la restituzione degli atti al giudice di merito per nuovo esame della rilevanza.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 1 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini · Art. 4 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini

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  • Sentenza n. 34/1964

    Parametro
    19 maggio 1964

    dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1599 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 274 del 26 novembre 1952), in relazione agli artt. 3 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e art. 1 del D.P.R. 10 aprile 1951, n. 256, e con riferimento agli artt.…

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 3 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini · Art. 4 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini

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  • Sentenza n. 126/1963

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    9 luglio 1963

    dichiara: a) la illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3473 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 della Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1953, n. 14) in relazione agli artt. 1, 4 e 13 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e art. 1, n. 3, del D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 67, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto ha incluso nei terreni d…

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 1 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini · Art. 4 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1952 al 1 gennaio 2002. 71 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad applicare, con le deroghe stabilite negli articoli seguenti, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, a territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria. La determinazione dei territori stessi sara' fatta dal Governo entro il 30 giugno 1951, sentite le Amministrazioni regionali, ove siano state costituite, con decreti aventi valore di legge ordinaria, per delegazione concessa con la presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;841~art1 · fonte del testo