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L'articolo 235 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e l'articolo 67 del testo unico, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sono modificati come segue: "E' proibito a chiunque costruire muri, case, capanne, tettoie ed altro qualsiasi edificio e di far crescere piante a distanza minore di metri sei dalla linea della piu' vicina rotaia di una strada ferrata, la quale misura dovra', occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette costruzioni non si trovino mai a minore distanza di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Tali distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. A richiesta di chi costruisce od esercita la strada ferrata, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale alla portata necessaria per la sicurezza della circolazione al lato convesso dei tratti curvilinei. Non sono applicabili ai tratti di ferrovie su strade ordinarie le limitazioni vigenti circa la distanza delle costruzioni di case, capanne o tettoie".

Testo in vigore dal 6 dicembre 1968 al 30 novembre 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-11-12;1202~art4 · fonte del testo