Art. 10
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Gli aventi diritto ai trattamenti previsti dal regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, e dai precedenti articoli 7, 8 e 9 devono presentare domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale affari generali e personale) entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza. A tutti i pagamenti ancora da effettuare in esecuzione del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, e dei precedenti articoli 7, 8 e 9 provvedera' il Ministero del tesoro, a carico del proprio bilancio.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
