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Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge non avessero ancora provveduto alla presentazione della domanda, con relativa documentazione, per il riconoscimento del rapporto di impiego alle dipendenze dei cessati Governi coloniali, sono tenuti a presentare tanto la domanda quanto la documentazione al Ministero del tesoro (Direzione generale affari generali e personale) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei casi in cui la documentazione prodotta risultasse insufficiente potra' essere Concesso un ulteriore definitivo termine di novanta giorni per completare la documentazione stessa. I termini indicati nei precedenti commi sono stabiliti a pena di decadenza con esonero, per l'Amministrazione dello Stato, da qualsiasi responsabilita', ivi compresa quella prevista dal secondo comma dell'articolo 2116 del Codice civile.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1599~art11 · fonte del testo