Art. 12
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Agli effetti degli articoli 1, 2, 3, 4 e 7, della legge 16 maggio 1956, n. 496, i termini di cui all'articolo 2 della legge 19 gennaio 1939, n. 295, sono riaperti nei confronti dei beneficiari che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, facciano domanda alle Amministrazioni competenti per ottenere l'attribuzione dei trattamenti spettanti.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
