Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1956 al 9 ottobre 2010. 184 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il trattamento stesso si intende peraltro cessato di diritto, salvo quanto compete per i ratei di congedo coloniale maturati e non fruiti, per il personale che alle date sotto indicate non trovavasi comunque in servizio alle dipendenze delle autorita' occupanti ed amministratrici dei singoli territori:

tolto: 1) per la Libia, 31 dicembre 1946;

tolto: 2) per l'Eritrea e l'ex Somalia italiana, 31 dicembre 1947. Ove il personale di cui al precedente comma, nel termine di scadenza del congedo coloniale, non sia rimpatriato, e', in deroga alle disposizioni vigenti, considerato in licenza straordinaria senza assegni per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di scadenza del congedo di cui sopra. Restano fermi i diversi provvedimenti adottati nei riguardi di singole unita' di personale dalle Amministrazioni competenti, di ufficio ed a domanda, ed i relativi effetti giuridici. Per il personale in servizio nei territori dell'ex Somalia italiana, il trattamento in questione avra' comunque termine il 31 marzo 1950. Al personale di cui ai precedenti due commi l'indennita' coloniale, l'indennita' di disagiata residenza e il relativo supplemento saranno corrisposti fino alla data del 30 giugno 1949.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-05-16;496~art2 · fonte del testo