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L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, compete agli impiegati del soppresso Ministero dell'Africa italiana trasferito ai sensi degli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, numero 1496, dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, a decorrere dalla data di trasferimento, nella misura intera spettante agli impiegati di uguale qualifica appartenenti ai rispettivi ruoli dell'Amministrazione presso la quale e' stato effettuato il trasferimento.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1599~art15 · fonte del testo