Art. 16
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008. 91 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Al personale indicato negli articoli dal 22 al 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, nonche' nell'articolo 4 della presente legge, in servizio presso le Amministrazioni di provenienza almeno dal 23 marzo 1939, sono applicabili i benefici di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 270, sempre che concorrano gli altri requisiti prescritti. Le domande per essere ammessi ad usufruire dei benefici di cui al precedente comma dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro novanta, giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1599~art16 · fonte del testo