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Al personale indicato negli articoli dal 22 al 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, nonche' nell'articolo 4 della presente legge, in servizio presso le Amministrazioni di provenienza almeno dal 23 marzo 1939, sono applicabili i benefici di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 270, sempre che concorrano gli altri requisiti prescritti. Le domande per essere ammessi ad usufruire dei benefici di cui al precedente comma dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro novanta, giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1599~art16 · fonte del testo