Art. 7
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Agli effetti dell'articolo 1 del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, devono intendersi utili e valutabili i periodi biennali di congedo ordinario coloniale, e le frazioni di essi, inerenti al servizio prestato dagli interessati nei territori d'Africa gia' di sovranita' italiana fino al 30 giugno 1953. Nei confronti del personale rimasto in servizio, senza soluzione di continuita', nel territorio dell'ex Somalia italiana e passato in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana, della Somalia, il termine di operativita' del cumulo di cui al sopra citato articolo 1 e' fissato al 31 dicembre 1952. Per i periodi di congedo maturati successivamente alla predetta data rimangono salvi i diritti derivanti al personale stesso dal decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2359. Per il personale rimasto in Etiopia, ed ivi trasferitosi per effetto degli eventi bellici, l'ammissione al trattamento di cui allo stesso regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, con le modifiche ed aggiunte apportatevi dalla presente legge, per il periodo decorrente dalla restaurazione dello Stato etiopico, e' subordinata al riconoscimento previsto dall'articolo 3, comma secondo, della legge 10 maggio 1956, n. 496.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
