Art. 9
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Le disposizioni del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, con le integrazioni dei precedenti articoli 7 e 8, sono applicabili, con assunzione dei conseguenti oneri a carico dello Stato, anche al personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni municipali dei territori dell'ex Africa orientale italiana e della Libia ed al personale gia' in servizio con rapporto stabile di impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato dell'economia della Somalia e gli Uffici coloniali dell'economia. Allo stesso personale sono, altresi', estese tutte le norme a suo tempo regolanti il trattamento di congedo coloniale del personale civile statale di ruolo e non di ruolo, in quanto applicabili.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
