Disposizioni
Art. 18 — Disposizioni finali
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Le donazioni di cui alla presente legge, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), non richiedono la forma scritta per la loro validita' e alle stesse non si applicano le disposizioni di cui al titolo V del libro secondo del codice civile.
Testo in vigore dal 30 agosto 2016 al 1 gennaio 2018
