Disposizioni

Art. 2 — Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatone sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

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E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonche' commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 31 luglio 2004 al 1 aprile 2010

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urn:nir:stato:legge:2004-07-20;189~art2 · fonte su Normattiva