Disposizioni

Art. 4 — Norme di coordinamento

All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro". Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e' abrogato. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)l'articolo 1 e' abrogato;
  • b)all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
  • c)all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".

Testo vigente dal 31 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-20;189~art4 · fonte su Normattiva