Art. 4 — Norme di coordinamento
All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro". Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e' abrogato. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)l'articolo 1 e' abrogato;
- b)all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
- c)all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".
Testo vigente dal 31 luglio 2004
