Disposizioni

Art. 5 — Attività formative

Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Testo vigente dal 31 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-20;189~art5 · fonte su Normattiva