Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1945 al 22 dicembre 2008. 358 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le denominazioni stabilite dalle leggi per gli istituti dell'ordine medio e degli ordini superiore e femminile possono essere assunte soltanto dalle scuole non Regie che abbiano fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni Regie e svolgano l'insegnamento nello stesso numero di anni e con l'identico orario.
tolto: Le istituzioni scolastiche non Regie, che non hanno ordinamenti conformi a quelli delle scuole Regie, assumono la denominazione generica di corsi.
tolto: L'Ente nazionale per l'insegnamento medio (E.N.I.M.), istituito col R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, convertito con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, assume la denominazione di Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore (E. N.I.M.S.). Alla sua vigilanza sono sottoposti le scuole non Regie, e i corsi che hanno per scopo di impartire l'istruzione per il conseguimento di titoli di studio di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e femminile.
tolto: All'E.N.I.M.S.puo' essere affidata, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, la vigilanza su altri istituti di carattere culturale e scolastico.
tolto: La facolta' concessa all'E. N.I.M.S. dall'art. 18 del decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, convertito con modificazioni nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, di istituire in via d'esperimento scuole-tipo deve intendersi riferita, ai sensi della presente legge, alla istituzione e alla gestione di corsi organizzati con speciali programmi, metodi e in segnamenti, subordinatamente all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale.
tolto: Fatta eccezione dei corsi per lavoratori di cui al Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, tutte le istituzioni scolastiche non Regie non considerate nel precedente comma 3° o per cui il Ministro per l'educazione nazionale non disponga ai sensi del comma 4°, sono qualificate corsi liberi d'istruzione tecnica e come tali sono sottoposte, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, alla vigilanza amministrativa, disciplinare e didattica del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, il quale, previa approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, ne autorizza l'apertura, ne ordina la chiusura e ne da' notizia al Sindacato nazionale fascista dei gestori di istituti di educazione e d'istruzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art1 · fonte del testo