Art. 1
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[1]Le denominazioni stabilite dalle leggi per gli istituti dell'ordine medio e degli ordini superiore e femminile possono essere assunte soltanto dalle scuole non Regie che abbiano fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni Regie e svolgano l'insegnamento nello stesso numero di anni e con l'identico orario.
[2]Le istituzioni scolastiche non Regie, che non hanno ordinamenti conformi a quelli delle scuole Regie, assumono la denominazione generica di corsi.
[3]L'Ente nazionale per l'insegnamento medio (E.N.I.M.), istituito col R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, convertito con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, assume la denominazione di Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore (E.N.I.M.S.). Alla sua vigilanza sono sottoposti le scuole non Regie, e i corsi che hanno per scopo di impartire l'istruzione per il conseguimento di titoli di studio di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e femminile.
[4]All'E.N.I.M.S.puo' essere affidata, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, la vigilanza su altri istituti di carattere culturale e scolastico.
[5]La facolta' concessa all'E.N.I.M.S. dall'art. 18 del decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, convertito con modificazioni nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, di istituire in via d'esperimento scuole-tipo deve intendersi riferita, ai sensi della presente legge, alla istituzione e alla gestione di corsi organizzati con speciali programmi, metodi e in segnamenti, subordinatamente all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale.
[6]Fatta eccezione dei corsi per lavoratori di cui al Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, tutte le istituzioni scolastiche non Regie non considerate nel precedente comma 3° o per cui il Ministro per l'educazione nazionale non disponga ai sensi del comma 4°, sono qualificate corsi liberi d'istruzione tecnica e come tali sono sottoposte, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, alla vigilanza amministrativa, disciplinare e didattica del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, il quale, previa approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, ne autorizza l'apertura, ne ordina la chiusura e ne da' notizia al Sindacato nazionale fascista dei gestori di istituti di educazione e d'istruzione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le funzioni amministrative e di vigilanza che, a norma delle vigenti disposizioni, sono attribuite all' E.N.I.M.S. in ordine alle scuole non governative, ai corsi di preparazione ad esami ed alle altre istituzioni culturali e scolastiche di cui ai primi quattro commi dell'art. 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, sono devolute al Ministero della pubblica istruzione".
Testo in vigore dal 1 agosto 1945 al 22 dicembre 2008
