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[1]Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministero dell'educazione nazionale pubblica nel Bollettino ufficiale l'elenco dei delegati prescelti dal Ministro per l'ufficio, rispettivamente, di presidente e di vice presidente delle commissioni esaminatrici, con l'indicazione dell'istituto o della scuola cui sono assegnati.

[2]Le persone nominate non possono rifiutare l'incarico ad esse, affidato. Coloro che per ragioni di malattia o per altri gravi motivi, da valutarsi caso per caso, non siano in grado di poter assolvere l'incarico ricevuto, dovranno darne comunicazione scritta al Ministero dell'educazione nazionale entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco.

Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art17 · fonte del testo