Art. 18
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[1]Quando, dopo il 15 maggio o, comunque, nel momento dell'esame, per sopravvenuti motivi di legittimo impedimento, il primo o il secondo delegato, od entrambi, non abbiano le possibilita' di attendere al loro ufficio, il competente Regio provveditore agli studi ne cura la sostituzione con persone scelte fra le categorie di cui all'art. 16, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'educazione nazionale.
[2]Nell'attesa della sostituzione, se manca solo un delegato, anche le funzioni dell'assente sono disimpegnate dal delegato presente; se mancano entrambi i delegati, le loro funzioni sono provvisoriamente esercitate dal Regio provveditore agli studi o da un suo incaricato di riconosciuta competenza, a meno che non si tratti di esami di maturita' artistica, nel qual caso le anzidette funzioni sono provvisoriamente esercitate da un professore della locale Regia accademia di belle arti, scelto dal presidente dell'istituto, sentito il provveditore.
Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008
