Art. 19
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]La Commissione esaminatrice e' composta, oltre che dei due delegati ministeriali, dei professori sia di ruolo, sia supplenti e incaricati, che abbiano preso parte allo scrutinio finale per l'ammissione agli esami di maturita' o di abilitazione.
[2]Il presidente, sentito il preside, o, in assenza di questo, il vice preside dell'istituto, provvede alla sostituzione dei professori che per causa di forza maggiore non possono partecipare ai lavori della Commissione e nomina gli eventuali membri aggregati, scegliendoli, possibilmente, tra i professori dello stesso istituto o, in mancanza, di altre scuole Regie o pareggiate della Stessa sede.
Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008
