Art. 20
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[1]Il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta', in rapporto al numero dei candidati degl'istituti sedi di esami di maturita' e di abilitazione, di riunire sotto la presidenza e la vice presidenza di due stessi delegati piu' istituti dello stesso tipo e della stessa circoscrizione.
[2]In tal caso, le prove scritte sono sostenute da tutti i candidati in un medesimo istituto che e' designato in apposita ordinanza del Regio provveditore agli studi. La revisione degli elaborati e le prove orali si effettuano negl'istituti ai quali appartengono i componenti delle varie Commissioni esaminatrici, secondo l'ordine stabilito nella predetta ordinanza, con l'intervento dei delegati ministeriali, dopo che questi avranno ultimato gli esami orali e gli scrutini nell'istituto designato per le prove scritte.
Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008
