Art. 22
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008. 122 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli alunni interni d'istituti Regi, pareggiati o riconosciuti legalmente, che abbiano conseguita nello scrutinio finale una votazione in condotta di almeno sette decimi e una votazione media di almeno cinque decimi in profitto, sono ammessi a sostenere nella sessione estiva gli esami di maturita' e di abilitazione. Gli alunni interni che non abbiano conseguiti nello scrutinio finale tali votazioni sostengono gli esami di maturita' e di abilitazione nella sessione autunnale.
tolto: Gli alunni iscritti alla penultima classe del corso che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare 18 anni di eta' non possono sostenere gli esami di maturita' o di abilitazione, se non abbiano conseguito nello scrutinio finale la promozione all'ultima classe del corso stesso con una votazione media di almeno sette decimi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art22 · fonte del testo