Disposizioni
Art. 27
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
I diplomi di maturita' classica, scientifica e artistica, di abilitazione tecnica, magistrale e di abilitazione professionale per la donna sono rilasciati dal Regio provveditore agli studi e firmati dal provveditore stesso e dal capo d'istituto o da chi ne fa le veci.
Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008
