Art. 26
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008. 89 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'indennita' da corrispondersi ai delegati ministeriali e ai membri della emissione e il compenso ai segretari, negl'istituti Regi aventi autonomia amministrativa e negli istituti non Regi dichiarati sedi di esami di Stato, sono a carico degl'istituti stessi.
tolto: Le tasse di esame e di diploma dovute dai candidati agli esami di maturita' e di abilitazione negl'istituti Regi aventi autonomia amministrativa o negl'istituti non Regi sedi di esami di Stato, sono versate agli istituti stessi. La quota di un terzo per ogni tassa di diploma versata agl'istituti anzidetti e' devoluta all'erario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art26 · fonte del testo