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Per la concessione dell'autorizzazione ad aprire scuole dipendenti dalle autorita' ecclesiastiche puo' prescindersi dalla condizione di cui alla lettera d) dell'art. A tal uopo puo' inoltre prescindersi, per gli ecclesiastici o religiosi che insegnano nelle scuole medesime, dall'obbligo dell'iscrizione nell'albo, essendo sufficiente il titolo di abilitazione.

Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art28 · fonte del testo