Art. 37
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008. 77 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli insegnanti in atto abilitati all'insegnamento, che alla data della presente legge abbiano insegnato da almeno cinque anni nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti dalle autorita' ecclesiastiche, possono, con dichiarazione del Ministro per l'educazione nazionale, essere equiparati a coloro che hanno conseguito l'idoneita' in un concorso di Stato o l'abilitazione con almeno sette decimi ai fini del precedente articolo 30, previa segnalazione di loro particolari benemerenze didattiche e previo il risultato favorevole di un'ispezione all'uopo disposta dal Ministro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art37 · fonte del testo