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Gli insegnanti in atto abilitati all'insegnamento, che alla data della presente legge abbiano insegnato da almeno cinque anni nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti dalle autorita' ecclesiastiche, possono, con dichiarazione del Ministro per l'educazione nazionale, essere equiparati a coloro che hanno conseguito l'idoneita' in un concorso di Stato o l'abilitazione con almeno sette decimi ai fini del precedente articolo 30, previa segnalazione di loro particolari benemerenze didattiche e previo il risultato favorevole di un'ispezione all'uopo disposta dal Ministro.

Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art37 · fonte del testo