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[1]Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, le scuole tenute da enti pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui all'art. 29 del Concordato con la Santa Sede o da enti costituiti dal Sindacato nazionale fascista dei gestori d'istituti di educazione e di istruzione, in quanto siano riconosciuti come enti pubblici, sono dichiarate sedi di esami di maturita' e di abilitazione, quando, da almeno tre anni scolastici, computando l'anno in corso, godano del riconoscimento del valore legale degli studi e degli esami, a norma del. l'art. 51 del R. decreto 4 maggio 1925-III, n.653, e successive estensioni, e quando risulti la regolarita' del loro funzionamento. I due delegati saranno nominati dal Ministro per l'educazione nazionale, secondo le norme dell'art. 16.

[2]Ordiniamo che la, presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 19 gennaio 1942-XX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - DI REVEL - BOTTAI

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art39 · fonte del testo