Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono: che la stazione sia ubicata in localita' tale da consentire l'afflusso di un adeguato numero di fattrici; che il riproduttore o i riproduttori rispondano per razza o produzione tipica alle esigenze ippiche della zona; che il conduttore della stazione dia piena garanzia di moralita' e capacita' nell'esercizio della stazione; che la stazione sia fornita di idonea attrezzatura per la monta.

Testo vigente dal 17 novembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-16;1051~art3 · fonte del testo