Art. 3
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono: che la stazione sia ubicata in localita' tale da consentire l'afflusso di un adeguato numero di fattrici; che il riproduttore o i riproduttori rispondano per razza o produzione tipica alle esigenze ippiche della zona; che il conduttore della stazione dia piena garanzia di moralita' e capacita' nell'esercizio della stazione; che la stazione sia fornita di idonea attrezzatura per la monta.
Testo vigente dal 17 novembre 1954
