Art. 4
Le Commissioni per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni, nominate dal Ministro dell'agricoltura e le foreste, hanno sede presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e sono cosi' composte per ogni provincia: dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, presidente; dal direttore del Deposito cavalli stalloni competente per territorio; da un rappresentante del Ministero della difesa; dal veterinario provinciale; da un rappresentante degli allevatori. I componenti delle Commissioni possono essere sostituiti da supplenti preventivamente designati. Il rappresentante del Ministero della difesa ed i rappresentanti degli allevatori durano in carica tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti degli allevatori presso le suddette Commissioni sono scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in una terna di nomi proposta dall'Associazione nazionale degli allevatori. Ai componenti le Commissioni spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la diaria inerente al grado rivestito o di equiparazione, da erogarsi secondo le norme vigenti.
Testo vigente dal 17 novembre 1954
