L'ammontare della quota, da porsi a carico dei possessori di cavalli e asini stalloni, per il rimborso delle spese relative alla visita da parte della Commissione di cui all'art. 4, e' determinato annualmente con decreto del prefetto, su proposta della predetta Commissione provinciale.

Testo vigente dal 17 novembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-16;1051~art5 · fonte del testo