Chiunque adibisce alla monta pubblica o privata cavalli od asini stalloni, non visitati o riformati dalla Commissione, e' punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000. Sia in caso di oblazione, e sia, il caso di condanna, e' ordinata la castrazione del soggetto che non venga, riconosciuto idoneo dalla Commissione provinciale di cui all'art. 4, in conformita' di quanto stabilito dall'art. 6.

Testo vigente dal 17 novembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-16;1051~art11 · fonte del testo