I cavalli e gli asini stalloni riformati dalla Commissione di cui all'art. 4, debbono essere macellati o castrati a cura dei proprietari, entro un mese dalla comunicazione della mancata approvazione. I proprietari hanno l'obbligo di trasmettere all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, entro otto giorni dalla avvenuta castrazione o macellazione, la relativa, attestazione da rilasciarsi dall'autorita' veterinaria competente. E' fatto divieto di vendere il riproduttore riformato, prima dell'avvenuta castrazione. In caso di inadempienza all'obbligo della castrazione nel termine prescritto, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura procede di ufficio, a spese del proprietario, alla castrazione dei soggetti riformati.

Testo vigente dal 17 novembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-16;1051~art6 · fonte del testo