Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la Commissione provinciale di visita, di cui all'art. 4, puo' essere sancito il divieto, per le zone in cui le esigenze del miglioramento ippico lo richiedano, di tenere - a qualsiasi titolo - maschi equini interi di eta' superiore a quella da indicarsi nello stesso decreto, che non abbiano conseguito l'approvazione per la monta pubblica o privata.

Testo vigente dal 17 novembre 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-10-16;1051~art7 · fonte del testo