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Chiunque eserciti le attivita' di cui all'articolo 1, primo comma, senza essere munito della prescritta licenza e' punito con la reclusione da tre a sei mesi, nonche' con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo di caffe' che risulti abusivamente custodito, lavorato o confezionato. In ogni caso la multa non puo' essere inferiore a lire 300.000.

Testo in vigore dal 7 giugno 1966 al 23 ottobre 1990

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urn:nir:stato:legge:1966-05-26;344~art10 · fonte su Normattiva