Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 giugno 1966 al 23 ottobre 1990. Leggi il testo vigente →
Chiunque eserciti le attivita' di cui all'articolo 1, primo comma, senza essere munito della prescritta licenza e' punito con la reclusione da tre a sei mesi, nonche' con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo di caffe' che risulti abusivamente custodito, lavorato o confezionato. In ogni caso la multa non puo' essere inferiore a lire 300.000.
Testo in vigore dal 7 giugno 1966 al 23 ottobre 1990
