Art. 10
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Chiunque eserciti le attivita' di cui all'articolo 1, primo comma, senza essere munito della prescritta licenza e' punito con la reclusione da tre a sei mesi, nonche' con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo di caffe' che risulti abusivamente custodito, lavorato o confezionato. In ogni caso la multa non puo' essere inferiore a lire 300.000. ((Chiunque continui ad esercitare le attivita' di cui all'articolo 1, primo comma, senza aver presentato la domanda di rinnovo della licenza di cui all'articolo 1 nel termine previsto dall'articolo 2, primo comma, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire due milioni. Qualora il titolare della licenza non presenti domanda di rinnovo entro sei mesi dal suddetto termine la licenza si intende decaduta)).
Testo in vigore dal 23 ottobre 1990 al 30 ottobre 1993
