Art. 1
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Le attribuzioni delle Commissioni di disciplina locali e della Commissione di disciplina centrale di cui agli articoli 45 e 48 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono esercitate per il personale operaio dipendente dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni rispettivamente, dai Consigli provinciali di disciplina e dal Consiglio centrale di disciplina istituiti ai sensi del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 25 marzo 1967 al 16 dicembre 2010
