Stato giuridico degli operai dello Stato

Art. 45 — Autorità competenti ad infliggere la riduzione della retribuzione

La, riduzione della retribuzione e' inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio, sentita la apposita Commissione di disciplina locale costituita secondo gli ordinamenti delle singole Amministrazioni. La riduzione della retribuzione determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico della retribuzione a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art45 · fonte del testo