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Al fine di accrescere la produttivita' aziendale, e' autorizzata la corresponsione, a decorrere dal 1 febbraio 1978, di un compenso denominato "premio di produzione" a tutto il personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Al personale con qualifica dirigenziale spetta altresi', a decorrere dalla stessa data, il premio industriale previsto dall'articolo 28 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sulla base delle equiparazioni determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, per importi non superiori a quelli massimi stabiliti nelle tabelle A e B citate nel medesimo articolo 28.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1979 al 19 gennaio 1982

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urn:nir:stato:legge:1979-02-09;49~art1 · fonte su Normattiva