Le disposizioni degli articoli 16 e 19 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, modificato dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432, si applicano, con la decorrenza ivi prevista, al personale appartenente alla qualifica di assistente della Polizia di Stato nonche' al personale appartenente alla qualifica di sovrintendente capo della Polizia di Stato, con cinque anni di anzianita' in quest'ultima qualifica. Nel calcolo dell'anzianita' di qualifica vengono valutati anche gli anni di servizio prestato con il grado di maresciallo di prima classe e di prima classe scelto nel disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 19 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;569~art3 · fonte su Normattiva