Art. 1
Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi del 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337, di attuazione dell'articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il ruolo degli agenti e quello degli assistenti sono unificati nel ruolo degli agenti e degli assistenti. Il ruolo di cui al comma precedente e' articolato nelle seguenti qualifiche:
- a)agente;
- b)agente scelto;
- c)assistente;
- d)assistente capo. La dotazione organica del ruolo degli agenti e degli assistenti e' quella prevista nella tabella A allegata alla presente legge. Dalla stessa data il ruolo degli operatori tecnici e quello dei collaboratori tecnici sono unificati nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici. Il ruolo di cui al comma precedente e' articolato nelle seguenti qualifiche:
- a)operatore tecnico;
- b)operatore tecnico scelto;
- c)collaboratore tecnico;
- d)collaboratore tecnico capo. La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici e' quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge. ((La qualifica di assistente e' quella di collaboratore tecnico si conseguono a ruolo aperto per anzianita' senza demerito dopo 10 anni servizio complessivo)). COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1987, N. 387, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 1987, N. 472. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 febbraio 1989, n. 53
2La L. 1 febbraio 1989, n. 53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che: "Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1a gennaio 1989".
Testo vigente dal 8 marzo 1989
