Anche al personale della Polizia di Stato si applicano il comma primo dell'articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e il penultimo comma dell'articolo 140 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312. Al personale delle forze di polizia che al 1 gennaio 1983 e' inquadrato, in applicazione dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1982, n. 569, e dell'articolo 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, in un livello diverso da quello di appartenenza al 31 dicembre 1982, lo stipendio e' determinato con le seguenti modalita':

  • a)transito nel livello corrispondente a quello posseduto alla data del 31 dicembre 1982 con l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 2 e dall'articolo 3, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69;
  • b)inquadramento nel nuovo livello con le modalita' di cui al citato articolo 138, comma primo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall'articolo 18 del richiamato decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito dalla citata legge 6 agosto 1981, n. 432.

Testo vigente dal 17 ottobre 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-10-10;668~art44 · fonte su Normattiva