Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 79 — Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della libertà personale

A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 e' scontata negli stabilimenti penali militari. ((La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia o carcerazione preventiva. In questi casi la richiesta puo' essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale)).

Testo vigente dal 20 agosto 1982

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art79 · fonte su Normattiva