Art. 3 — Istituzioni della OSCE
Le istituzioni della OSCE operanti in Italia, i loro beni e le loro disponibilita' finanziarie, situati in territorio italiano, da chiunque siano detenuti, godono della stessa immunita' da procedimenti giudiziari riconosciuta agli Stati esteri. Le sedi delle istituzioni della OSCE in Italia sono inviolabili. I beni e le disponibilita' finanziarie delle istituzioni della OSCE, situati in territorio italiano, da chiunque siano detenuti, sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische ed espropri. Gli archivi delle istituzioni della OSCE in Italia sono inviolabili. Senza alcuna restrizione derivante da controlli, regolamenti o moratorie finanziari di qualsiasi genere, le istituzioni della OSCE:
- a)possono, in Italia, detenere fondi e possedere somme in tutte le valute nella misura necessaria per lo svolgimento delle attivita' corrispondenti ai loro obiettivi;
- b)hanno facolta' di trasferire i loro fondi, o le loro valute, dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero e di convertire qualsiasi valuta da loro posseduta in un'altra valuta. Le istituzioni della OSCE, le loro disponibilita' finanziarie, le loro entrate e altri beni, nell'ambito delle attivita' istituzionali sono esenti:
- a)da tutte le imposte dirette, fatta eccezione per le imposte che, sotto qualsiasi forma o denominazione, rappresentino oneri o corrispettivi per servizi di pubblica utilita';
- b)da diritti doganali sulle importazioni e sulle esportazioni per quanto riguarda gli articoli importati o esportati dalle istituzioni della OSCE per loro uso ufficiale. Gli articoli importati in Italia in esenzione doganale non possono essere venduti nel territorio nazionale se non alle condizioni concordate con il Ministero delle finanze. Qualora le istituzioni della OSCE acquistino o usufruiscano in Italia di beni o servizi di valore superiore al limite stabilito ai sensi del quarto comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, necessari per lo svolgimento di attivita' ufficiali, e qualora il prezzo di tali beni e servizi includa tasse, il Ministero delle finanze provvede al rimborso dell'importo della tassa, previa presentazione di documentata istanza da parte delle predette istituzioni. Le istituzioni della OSCE usufruiscono, per le loro comunicazioni ufficiali, dello stesso trattamento accordato alle missioni diplomatiche.
Testo vigente dal 24 agosto 1998
