Disposizioni concernenti la capacita' giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunita'.
- Art. 1 — Capacità giuridica delle istituzioni della OSCE
- Art. 2 — Disposizioni generali sui privilegi e le immunità
- Art. 3 — Istituzioni della OSCE
- Art. 4 — Missioni permanenti degli Stati partecipanti alla OSCE
- Art. 5 — Rappresentanti degli Stati partecipanti presso la OSCE
- Art. 6 — Funzionari della OSCE
- Art. 7 — Membri delle missioni della OSCE
- Art. 8 — Carta d'identità OSCE