Disposizioni

Art. 1 — Capacità giuridica delle istituzioni della OSCE

L'Italia riconosce la capacita' giuridica necessaria per l'esercizio delle loro funzioni e in particolare la capacita' di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili ed immobili, adire le vie legali e partecipare a procedimenti giudiziari, alle seguenti istituzioni della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE):

  • a)segretariato della OSCE;
  • b)ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR);
  • c)altre eventuali istituzioni della OSCE determinate dal consiglio della organizzazione medesima. Le determinazioni assunte al riguardo dal Consiglio della OSCE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con comunicato predisposto dal Ministero degli affari esteri. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 24 agosto 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-07-30;301~art1 · fonte su Normattiva